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Igienisti dentali, il Tar Marche conferma: no agli studi autonomi senza odontoiatra.
Palermo, 4 giugno 2026 _Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) delle Marche con la sentenza n. 752 del 1° giugno 2026 sul ricorso n. 374/2023, integrato da motivi aggiunti, ha deciso la controversia promossa dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), dall'Ordine dei Tsrm e Pstrp delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dall'Ordine dei Tsrm e Pstrp della provincia di Pesaro e Urbino contro gli atti della Regione Marche sul Manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie e degli studi professionali.
Il giudizio si è chiuso con una pronuncia articolata: ricorso e motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e in parte respinti.
Il primo profilo riguardava il passaggio da "prescrizione medica" a "indicazione medica". Su questo punto il Tar ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse perché la delibera della Giunta regionale (Dgr) n. 1469/2023 aveva già sostituito la precedente formula con quella secondo cui le prestazioni di igiene dentale sono effettuate da odontoiatri, medici abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e/o igienisti dentali su indicazione medica.
Il nodo sostanziale resta la compresenza dell'odontoiatra. Il Collegio richiama il decreto del ministero della Sanità 15 marzo 1999, n. 137 (Dm 137/1999), che definisce il profilo dell'igienista dentale, e la precedente sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1703 del 9 marzo 2020. Secondo il Tar, l'igienista può esercitare anche in forma libero-professionale, qualunque sia la forma organizzativa, struttura o studio, ma questa possibilità non elimina la necessità della compresenza dell'odontoiatra nella medesima struttura o studio professionale.
La sentenza distingue quindi tra autonomia professionale e autonomia funzionale e operativa nei rapporti con il paziente: l'igienista non è più in un rapporto di dipendenza gerarchica dall'odontoiatra, ma opera in una collaborazione funzionale. Significa che ciascun professionista resta responsabile della prestazione posta in essere. La presenza dell'odontoiatra viene letta come presidio di sicurezza, perché assicura la pronta disponibilità del medico a intervenire in caso di urgenza, necessità diagnostiche, anestesia o situazioni che eccedano le competenze dell'igienista.
Il Tar respinge anche la tesi dell'"assorbimento" delle competenze dell'igienista da parte dell'odontoiatra. Per i giudici, la possibilità che odontoiatri e medici abilitati all'odontoiatria eseguano anche prestazioni di igiene dentale non cancella il ruolo dell'igienista, ma risponde al principio secondo cui "il più contiene il meno" e serve a gestire circostanze cliniche nelle quali la seduta di igiene orale richieda valutazioni o interventi di competenza medica.
La FNOMCeO
Per la Federazione nazionale degli Ordini (Fnomceo) presieduta da Filippo Anelli e la Commissione albo odontoiatri (Cao) nazionale guidata da Andrea Senna, la pronuncia del Tar conferma la linea già sostenuta: le prestazioni dell'igienista dentale devono essere rese su indicazione medica e con la compresenza dell'odontoiatra.
Le ricadute
La ricaduta più immediata è autorizzativa: gli igienisti dentali non possono aprire, allo stato della normativa, uno studio autonomo ed esclusivo svincolato dalla compresenza dell'odontoiatra. La sentenza non nega la natura sanitaria autonoma della professione, né il libero esercizio dell'attività, limita però la possibilità di organizzare un presidio separato dal contesto odontoiatrico quando il professionista intenda operare direttamente sul paziente.
Sul piano pratico, regioni, aziende sanitarie ed enti competenti potrebbero richiamare questo precedente per negare il rilascio di autorizzazioni a studi di igiene dentale privi della compresenza odontoiatrica. La decisione rafforza quindi la linea sostenuta dagli odontoiatri sul tema della sicurezza clinica, ma alimenta il confronto con gli igienisti dentali sulla reale portata dell'autonomia riconosciuta alle professioni sanitarie ordinate.
Sul piano ordinamentale, per il Tar a "legislazione vigente", le prestazioni dell'igienista dentale devono essere rese su indicazione medica e in "compresenza (almeno spaziale) dell'odontoiatra". Un diverso assetto, chiariscono i giudici, non può nascere dunque da una forzatura interpretativa, ma deve essere rimesso alla "ponderata scelta del legislatore", se l'evoluzione dei percorsi formativi e la sicurezza delle tecniche lo consentiranno secondo la "migliore scienza ed esperienza".