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PALERMO. In merito alle richieste dell ONAOSI che riguardano il pagamento dei contributi <> relativi agli anni 2003/2006, per il Consiglio direttivo dell Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo non si deve dare seguito alla richiesta-diffida della Fondazione.
Per il Consiglio valgono le seguenti considerazioni:
a) la nota raccomandata tende ad accreditarsi quale <> compiuto dal Consiglio di Amministrazione dell ONAOSI, per recuperare <>, impone determinati requisiti.
Pertanto la normativa, in forza della quale l ONAOSI richiede i contributi, pur contenendo l identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonchà del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività , si limita a confermare l obbligatorietà del contributi previdenziali, che continuano ad essere posti a carico dei medesimi soggetti professionali, anche dopo la privatizzazione dell ente impositore, senza fornire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti destinatari dell obbligo .
Peraltro i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei contributi, riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio della Fondazione ONAOSI, restando completamente in ombra le valutazioni sulle entità dei contributi obbligatori, come pure dei relativi aggiornamenti.
La Corte conclude a tal proposito, che il risultato è l incomprensibilità sul come i criteri, e i limiti dell imposizione obbligatoria, possano essere ricavati da procedure di controllo ministeriale miranti a tutt altro fine.
Per concludere, la sussistenza dell obbligo contributivo, completamente slegata dal criterio di individuazione e formazione del quantum contributivo, consente di affermare l assoluta illegittimità della procedura di recupero del credito, per come testè attuata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI, con la conseguente impossibilità della formazione di un titolo esecutivo che possa in un futuro più o meno prossimo, legittimare il ricorso ad una riscossione coattiva.
Si consiglia quindi di ignorare la richiesta, ovvero di riscontrarla con una nota che si limiti ad affermare l illegittimità del presupposto contributivo.