di M. V. Gabriella Pantaleo*
Il Senato approva la norma che istituisce la mediazione finalizzata alla conciliazione per tutto ciò che riguarda i diritti disponibili nelle controversie civili.
E' un importante traguardo, che consente all'Italia di allinearsi agli altri Paesi europei, in molti dei quali, già da anni, il ricorso a procedure alternative a quella giurisdizionale, costituisce una realtà .
Il ricorso obbligatorio alla mediazione finalizzata alla conciliazione, prima dell avvio di una qualsiasi controversia, non preclude il ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma si configura come valida alternativa, come procedura complementare a quella ordinaria, che mira non solo a deflazionare il contenzioso, ma a porre le basi per una nuova concezione della gestione della conflittualità .
La gestione di un tentativo di conciliazione da parte di un soggetto, il Conciliatore, terzo, imparziale, adeguatamente formato, consente alle parti, al di là di un formalismo procedurale estremamente rigido, e complesso, di comporre il conflitto in maniera autonoma, non assoggettata ad un provvedimento giurisdizionale, ma basata sulla reciproca soddisfazione.
Il decreto prevede inoltre il dovere dell avvocato di informare il cliente, prima dell instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell istituto della conciliazione nonchà di ricorrere agli organismi di conciliazione; nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, il giudice può <Salvatore Amato e dei Consiglieri dell Ordine, ha già posto in essere un organismo di conciliazione presso la sede dell Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo. In collaborazione con l Ordine degli Avvocati, nella persona del presidente avv. Enrico Sanseverino, la Camera di Conciliazione già da un anno lavora attivando procedimenti di conciliazione con ottima compi lance da parte di medici e pazienti. Con questo decreto anche l ultimo ostacolo verrà superato: le compagnie assicurative dovranno obbligatoriamente partecipare alla conciliazione ed in caso di accordo sostenere in toto le spese.
Pertanto si ravvisa la necessità che tutti i colleghi contattino le proprie compagnie di assicurazione per integrare il contratto prevedendo la copertura assicurativa anche su questa nuova forma di risoluzione di controversie, meno onerosa e più celere.
Spetterà , quindi, al Governo, dopo l'ultimo passaggio del testo alla Camera dei Deputati, adottare uno o più decreti legislativi, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dal terzo comma dell'art. 39, che di seguito integralmente si riporta.
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1082
Art. 39.
(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato <>, vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l iscrizione di tali organismi nel medesimo registro;
d) prevedere che i requisiti per l iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità , per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell avvocato di informare il cliente, prima dell instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell istituto della conciliazione nonchà di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall anno precedente l introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale.
* Tesoriere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo