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Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 16 maggio 2009 scade la proroga del termine previsto per l effettuazione della valutazione dei rischi di cui all art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 con riferimento però solo ai <> previsti dall art. 28, comma 1 e 2, del D.Lgs. 81/08.
Quindi il 1. gennaio 2009 è entrato in vigore l obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
La proroga, invece, ha differito al 16 maggio 2009 solo i nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi e le sanzioni previste relativamente:
- ai rischi stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1);
- alla data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2).
Pertanto i datori di lavoro avranno tempo fino al 16 maggio 2009 per assicurare una data certa al documento e quindi porsi al riparo da eventuali sanzioni.
La Fnomceo, tenendo in considerazione il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 5 dicembre 2000 in materia di <>, consiglia di fare ricorso alla c.d. autoprestazione presso gli uffici postali prevista dall art. 8 del D.Lgs. 261/99 con relativa apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l avvenuta predisposizione della valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08) fino a che non vengano individuate procedure standardizzate e semplificate della predetta valutazione dei rischi (art. 6, comma 8, lett. f, del D.Lgs. 81/08) e comunque non oltre il 30 giugno 2012.
Si allega un fac-simile di modello per l autocertificazione.