Sì all'indennizzo per i danni provocati dal vaccino per il morbillo
La Consulta
ROMA. Anche a chi ha subito danni irreversibili a causa
della vaccinazione contro il morbillo, la
parotite e la rosolia, va riconosciuto il diritto a un
indennizzo da parte dello Stato. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità
dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n 210,
che limitava il risarcimento alle sole patologie derivanti da
vaccinazioni obbligatorie e non semplicemente raccomandate dalle
autorità sanitarie, come quella contro il morbillo.
A sollevare la questione di illegittimità era
stato il tribunale di Ancona, a cui si erano
rivolti i genitori di una bambina che aveva subito danni
irreversibili alla propria salute ( una necrolisi epidermica
tossica con trombosi venosa della femorale iliaca) dal vaccino
Morupar contro il morbillo, la rosolia e la parotite, che
peraltro venne ritirato dal commercio, appena qualche giorno
dopo la somministrazione alla ragazzina. L'esclusione
dell'indennizzo per i danni derivanti da vaccinazione non
obbligatoria ma raccomandata dalle autorità è in contrasto con
gli articoli 2( diritti inviolabili e doversi di solidarietà
sociale) 3( uguaglianza di fronte alla legge , e 32 (diritto
alla salute) della Costituzione: questa la tesi del tribunale,
che è stata giudicata fondata dalla Consulta.
Già in passato i giudici costituzionali avevano affermato
che l'indennizzo va riconosciuto in ogni situazione in cui il
singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela
di un interesse collettivo e che dunque differenziare il caso in
cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in
cui sia raccomandato dalla pubblica autorità si tradurrebbe in
una "patente irrazionalità della legge": perché così si
riserverebbe a chi è stato indotto a tenere un comportamento di
utilità generale per ragioni di solidarietà sociale "un
trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di
quanti hanno agito in forza di minaccia di sanzione" (sentenza
27 del 1998). Ed ora con la sentenza 107 (redattore il giudice
Paolo Grassi) la Corte aggiunge che, "in presenza di diffuse e
reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di
vaccinazioni" (come è accaduto per quella contro il morbillo,
la parotite e la rosolia), la scelta adesiva dei singoli di
sottoporsi al trattamento raccomandato, al di là delle
particolari e specifiche motivazioni, è "di per sé
obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse
collettivo". Ne discende che quando si verificano complicanze
di tipo permanente a seguito di queste vaccinazioni, deve essere
la collettività "ad accollarsi l'onere del pregiudizio
individuale". "Sarebbe infatti irragionevole -sostiene la
Consulta- che la collettività possa, tramite gli organi
competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti
diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi
non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze
pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono
uniformati".