art. 1. E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da
coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale,
conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.
Articolo così modificato dall'art.13, L.3/2/2003, n.14 - Legge comunitaria
2002.
art. 2. Formano
oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi
ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione
ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari
all'esercizio della loro professione.
art. 3. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificatamente
professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento sono determinati
con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 3 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
art. 4. Presso
ogni Ordine dei medici-chirurghi é istituito un separato Albo professionale
per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria
e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita
a seguito di superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo
articolo 20.
L'iscrizione al predetto Albo é incompatibile con la iscrizione ad altro Albo
professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in
tutto il territorio dello Stato.
2° comma così modificato dall'art.13, L. 3/2/2003, n.14 - Legge comunitaria
2002.
art. 5. Articolo abrogato dall'art.13, L. 3/2/2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002.
art. 6. L'Ordine
provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei
medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine
provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di
"Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri".
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del
Comitato Centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo
2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, é aumentata
rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.
Detta composizione é ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille
nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con
il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi,
e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi
iscritti per il Comitato Centrale della Federazione nazionale, con il limite
massimo di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato Centrale non
risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari
al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi
degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di
diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il
maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui
sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l'elezione del Comitato Centrale della Federazione nazionale ciascun
presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o
frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri.
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato
Centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da
componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi
professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g)
dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché? alla lettera c) del
medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della
specifica professione.
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei
membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di
cinque membri iscritti nel medesimo Albo, eletti a norma del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed
integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo
e terzo. |
art. 7. Ai
cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una
attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di
cui all'allegato A alla presente Legge, e che sono in possesso dei diplomi,
certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, é riconosciuto il titolo
di odontoiatra ed é consentito l'esercizio della relativa attività
professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei
diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, é riconosciuto il
titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in
Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni é consentito sia
nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua
italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli
allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente Legge sono modificati con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione in conformità delle direttive comunitarie.
art. 8. Per
ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra
l'interessato deve presentare al Ministero della sanità, domanda in lingua
italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica;
b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralità e di
onorabilità o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato
di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della
professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un
estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente
rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.
Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di
odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno dei titoli previsti
dall'allegato C, in originale o copia autentica.
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non
anteriore di più di tre mesi rispetto a quella di presentazione della
domanda.
art. 9. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della
pubblica istruzione, accerta la regolarità della domanda e della relativa
documentazione entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e
provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla
provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei
diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari
accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di
provenienza e chiede conferma della autenticità degli stessi, nonché? del
possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione
prescritti.
Nel caso in cui il Ministero della sanità, venga a conoscenza di fatti gravi
e specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano
influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione,
domanda al riguardo informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri,
alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine
di cui al primo comma é sospeso. La sospensione non può eccedere i tre mesi.
La procedura di ammissione riprende alla scadenza de tre mesi anche se lo
Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità, deve essere
motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di
ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal
Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle
vigenti norme di Legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto
l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed é soggetto agli
stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri
italiani.
art. 10. Il Ministero della sanità, comunica all'autorità competente
dello Stato di origine o provenienza le sanzioni disciplinari adottate nei
confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee,
autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai sensi
dell'articolo 8, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della
professione.
A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero
della sanità, di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
art. 11. Le
disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente
Legge si applicano anche agli odontoiatri che intendono svolgere la loro attività
nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli odontoiatri cittadini di altri
Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche é
disciplinata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.
art. 12. Il
Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione,
sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la
competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri,
promuove, se ne ravvisa la necessita, corsi facoltativi di deontologia
professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che consentano
l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della
professione. |
art. 17. I
documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente Legge devono essere
accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da
un traduttore ufficiale.
art. 18. Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro
delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli
rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza, che comprovino una
formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata dopo tale data
ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente all'insieme delle
esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio
della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli
interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato,
rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che hanno
effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione od attività per
un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che
precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli
interessati devono presentare al Ministero della sanità, un attestato,
rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si sono
effettivamente dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo
equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione
specialistica richiesta nello Stato di origine o di provenienza e la durata
minima di formazione prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.
art. 18-bis. - 1. I
diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra
specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle
denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come
corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità
competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una
formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e
sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la
cui denominazione figura negli allegati.
art. 18-ter. - 1. I
diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di
odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex
Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze
minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a
quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio della
Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità
competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti
tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e
lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio
del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di
odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel
territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle
esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono
assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista
dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle
stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche
indicate negli allegati;
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti
tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra specialista,
dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della
differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla
normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio
tedesco.
art. 19. In
applicazione della direttiva comunitaria n. 78/686/CEE, il Ministero della
sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia a coloro che hanno
iniziato in Italia la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio
1980 l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e lecitamente
dedicati nel nostro Paese, a titolo principale, all'attività professionale di
odontoiatra per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, e che sono pertanto autorizzati
ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei
diplomi di cui all'allegato B, lettera f).
Ai fini degli accertamenti preliminari al rilascio del suddetto attestato, il
Ministero della sanità, si avvale della collaborazione degli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri e delle associazioni professionali
competenti.
Previa acquisizione della necessaria documentazione, e nei confronti di
coloro che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico,
il Ministero della sanità, rilascia inoltre il relativo attestato, valido ai
fini della dispensa dalla pratica triennale di cui al primo comma del
presente articolo.
art. 20. Nella
prima applicazione della presente Legge, i laureati in medicina e chirurgia
iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980
abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per
l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività
di cui all'articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente Legge.
Con decreto del Ministro della sanità, saranno stabilite, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le relative modalità e
procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia dei
diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché quelle
attinenti alla reiscrizione all'Albo dei medici-chirurghi dei laureati in
medicina e chirurgia che intendessero revocare l'iscrizione all'Albo degli
odontoiatri.
All'Albo degli odontoiatri é aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a
continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della
Legge 5 giugno 1930, n. 943. (1)
art. 21. Con
decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge,
sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi
delle unità sanitarie locali.
art. 22. Nella prima attuazione della presente Legge, il Consiglio provinciale
dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede alla iscrizione
degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
Legge, il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri
indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri, la quale
provvede alla elezione dei componenti del Consiglio e della commissione per
gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 6, con le
modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi
degli ordini ai sensi del comma precedente il presidente della Federazione
nazionale convoca il Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei
componenti del Comitato Centrale di cui all'articolo 6, secondo comma, con le
modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
art. 23. In prima applicazione della presente Legge in attesa del regolamento degli
esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22, i
programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni
giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente Legge.
Gli esami di Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60
giorni.
(1). La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio
- 9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11. Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 della presente legge, nella
parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma,
ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente
mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i
soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi
possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione
all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere" senza limite di
tempo tale iscrizione.
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