Solo il certificato medico rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base, è idoneo ad attribuire data certa al documento
Si tratta di un certificato medico, che sebbene autentico, risulta redatto ora per allora, da parte di un medico nell'espletamento dell'attività libero prof e quindi non nell'ambito dell'attività di medico convenzionato.
Va esclusa la natura di "organismo pubblico" dell'autore della certificazione, anche ove si tratti di un medico di medicina generale (c.d. medico di famiglia), così come affermato nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato, reso il 4/10/2012 al Ministero dell'Interno, il quale fornisce un'ampia interpretazione della locuzione "organismo pubblico" utilizzata dal D.Lgs. n. 109 del 2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico e ribadisce che la certificazione medica può essere ritenuta comprovante i dati in essa contenuti se proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista, in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale a un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la "data" della prestazione medica.
Si è così ribadito che "...non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all'Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se e in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che a esso lo lega.
In altre parole, il certificato medico rilasciato dal "medico di famiglia" può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l'ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identità del soggetto cui è stato rilasciato" ( avv. ennio grassini - www.dirittosanitario.net )