Colpa medica, la Consulta "salva" la legge Balduzzi
Per ora è salva la limitazione della responsabilità penale del medico che abbia seguito le linee guida ai soli casi di colpa grave, introdotta dall'articolo 3 della legge Balduzzi (189/2012): la questione di legittimità costituzionale sollevata lo scorso marzo dal tribunale di Milano è stata dichiarata inammissibile dalla Consulta (si veda l'ordinanza appena pubblicata). Troppo fumosa l'ordinanza di rimessione del giudice a quo, che ha mancato di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo esame impedendo alla Corte costituzionale «la necessaria verifica della rilevanza della questione».
Ma non c'è solo questo. Quasi a replicare alle censure del tribunale - secondo cui la norma sarebbe equivoca, non tassativa, confusa e violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza - i giudici costituzionali ricordano che nelle prime pronunce sul tema la Cassazione ha ritenuto, in accordo con la dottrina maggioritaria, «che la limitazione di responsabilità prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all'addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non, dunque, quando all'esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente». Come a dire: l'articolo 3 ha una portata circoscritta.
(Fonte il sole24ore sanità)
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Filippo Siragusa