09-09-2010
Palermo, ospedale Civico
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     La Camera di Conciliazione


La Camera di conciliazione è stata istituita a Palermo alla fine del 2008 e ha sede presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, in via Rosario da Partanna 22, a Pallavicino. È nata per iniziativa congiunta dell’Ordine dei Medici di Palermo e dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. È la prima Camera di conciliazione che si occupa dei temi legati alla sanità che opera in Italia. Possono ricorrere alla Camera di Conciliazione di Palermo tutti i cittadini che ritengono di avere subìto episodi di malasanità la cui responsabilità sia imputabile al medico o alla struttura sanitaria.

 

LA CONCILIAZIONE

La Conciliazione, in campo giuridico, è il procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una controversia. Si dice Conciliazione giudiziale quando chi è chiamato a decidere su una controversia è un giudice. Si definisce stragiudiziale - che è propriamente una forma di ADR, Alternative Dispute Resolutions - quando la conciliazione è svolta al di fuori del giudizio ed è riservata ad un conciliatore, ovvero un soggetto professionale che funge da mediatore. In tutti i casi, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l'aiuto di una terza figura.

 

LA CONCILIAZIONE PENALE

È il campo in cui più limitati sono i diritti di cui i soggetti possono disporre per via del monopolio della forza punitiva, tipico di tutte le società moderne. Tuttavia la disciplina del processo penale davanti al Giudice di pace prevede una sorta di conciliazione giudiziale: infatti il D. Lgs. n. 274/2000 prevede, prima dell'apertura del dibattimento, un tentativo di conciliazione tra imputato e parte offesa, ma solo se il reato è procedibile a querela. Oltre ciò, pur esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) che vieta al P.M. di rinunciravi, è stato previsto che quando il reato commesso sia di minima entità esso possa non essere punito purché il querelante non si opponga. Tale sorta di "accordo conciliativo" con il danneggiato-persona offesa comporterà la remissione della querela stessa e l'improcedibilità del giudizio penale.

LA CAMERA DI CONCILIAZIONE: CARATTERISTICHE

Volontarietà del procedimento: le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria e possono anche risolvere bonariamente il contenzioso. La Conciliazione non è un procedimento contenzioso e quindi non conduce ad una decisione finale con “vincitore e vinti”. Nella conciliazione,infatti, tutti gli interessarti sono vincitori. Raggiungendo un accordo le parti stabiliscono i contenuti della conciliazione che ha natura di un vero e proprio contratto. Imparzialità: il conciliatore è un terzo imparziale nel senso che non può avere interessi in comune con nessuno delle parti. Velocità: è una procedura rapida. La durata media di un giudizio civile ordinario è quantificato in anni, mentre il tentativo di conciliazione può conseguire una risoluzione anche in una sola seduta.

IL CONCILIATORE

Il conciliatore, soggetto imparziale e indipendente, è un esperto, oltre che della specifica materia oggetto della controversia, anche di tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione; il suo compito è far comunicare le parti e far emergere i loro veri interessi, spesso non percepiti a causa di fattori irrazionali o di non consapevolezza dei reali termini della controversia o di questioni di principio. La conciliazione, in caso di accettazione della parte convenuta, porta nella stragrande maggioranza dei casi a un esito positivo (verbale di conciliazione con impegni contrattuali poi rispettati dagli interessati). Per cui si risparmia sui costi contenuti e sul tempo ridotti (dai 30 ai 45 giorni). Il conciliatore al momento dell'accettazione dell'incarico deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Giunta può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore per aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore. In altre parole vince su tutto la cultura della collaborazione contro quella del conflitto.

LA SEGRETERIA

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione, cura il buon funzionamento della Camera di conciliazione. Chi lavora presso la Segreteria deve essere imparziale, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione e verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione; organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.


La Segreteria da notizia alle parti:

  1. qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui ex art.13-14-15, non comunichi la propria adesione;
  2. in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione. Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:
  3. l'avvenuto deposito della domanda;
  4. la mancata adesione al procedimento;
  5. l'avvenuta chiusura del procedimento.

 

COME FUNZIONA LA CAMERA DI CONCILIAZIONE

Il soggetto interessato presenta la domanda di attivazione della procedura conciliativa alla Segreteria della Camera di Conciliazione presso la sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.
La Segreteria comunica la domanda all’altra parte/parti entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. La parte può:

  1. accettare entro il termine di 15 giorni dall’invio della comunicazione tentare di risolvere la controversia in via informale;
  2. accettare che il procedimento continui con la nomina del Conciliatore ed un incontro tra le parti;
  3. non accettare: il procedimento è concluso.

Qualora le parti accettino di incontrarsi, potremo avere una soluzione:
  • Positiva: viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione. Il Procedimento è concluso.
  • Negativa: viene redatto il verbale di mancata conciliazione.


VANTAGGI

La procedura è semplice, rapida, economica e informale. L'accordo finale è il frutto della volontà delle parti. La conciliazione si conclude entro un termine massimo di 120 giorni dalla presentazione della domanda. Il costo della procedura conciliativa varia a seconda del valore della controversia e si pagano solo gli onorari del Conciliatore - e degli eventuali periti che hanno un costo fisso - e i diritti di segreteria. Inoltre se le parti non arrivano ad un accordo non perdono alcun diritto e possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda con il raggiungimento di un accordo, questo avrà valore di contratto e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.

RISERVATEZZA

Tutti i soggetti partecipanti, compreso il conciliatore, si obbligano espressamente a non divulgare le informazioni acquisite durante il procedimento di conciliazione e non potranno essere citati quali testimoni nel corso di eventuale procedimento penale e/o civile.

 

 


     Documentazione








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